Trentino Trasporti: la Sentenza si applica
I 24 minuti di agente unico vanno interamente goduti dal lavoratore.
OR.S.A. Trasporti e CUB Trento nel ricordare che dalle assemblee dei lavoratori è emersa, con votazione all’unanimità, l’indicazione di applicare la sentenza della Cassazione riconoscendo i 24 minuti di “Agente Unico” che non possono essere assorbiti da altri istituti quali trasferimenti e/o tempi di attesa, che ricordiamo devono essere AGGIUNTIVI ai 24 minuti di AGENTE UNICO”.
Non si possono confondere (barattare) i 24 minuti di agente unico con il tempo di trasferimento e/o i tempi di attesa / disposizione dovuti per legge, che sono e devono rimanere due cose distinte e non cumulabili, in quanto i 24 minuti sono del lavoratore e non sono minuti da mettere a disposizione dell’azienda per altre attività.
La Cassazione ha confermato che Trentino Trasporti non poteva disdettare i 24 minuti di Agente unico che DEVONO ESSERE CONTEGGIATI ALL’INTERNO DELL’ORARIO DI LAVORO (07,03).
ESEMPIO:
PRESTAZIONE LAVORATIVA – AGENTE UNICO – TRASFERIMENTO – MEDIA TURNO
– ORE 06,25 – – 24 MINUTI – – 14 MINUTI – – TOT. 07,03 –
Per questo nei prossimi giorni siamo intenzionati ad effettuare una raccolta firme fra i lavoratori per ribadire che gli unici titolati a decidere sulle modalità applicative della sentenza sono gli autisti del Servizio urbano.
Invitiamo gli autisti a pretendere rispetto e riconoscimento per il loro lavoro.
Orsa Trasporti e CUB Trasporti